La Cassazione applica la regola del foro generale del convenuto in caso di violazione del patto parasociale da parte del socio italiano di una s.r.l. polacca
A cura di Enzo Bacciardi – Area Contenzioso Internazionale giudiziale e arbitrale
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 26 novembre 2020 n. 26984, ha stabilito che, nel caso di violazione di un patto parasociale da parte del socio italiano Amministratore Unico di una società a responsabilità limitata con sede in Polonia, la competenza a decidere la controversia spetta al giudice italiano.
La Cassazione ha applicato la regola generale della giurisdizione dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio, prevista dall’art. 2 del Regolamento CE 44/2001 (sostituito dall’art. 4 del Regolamento UE 1215/2012).
Nel caso di specie, il socio polacco di una s.r.l. con sede in Polonia aveva intentato avanti al Tribunale di Roma un’azione risarcitoria nei confronti del socio italiano Amministratore Unico responsabile, a suo dire, di avere amministrato la società senza mai renderne conto all’attore, violando il patto parasociale stipulato fra le parti e danneggiando così l’attore.
Il Tribunale di Roma e, in secondo grado, la Corte d’Appello avevano accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dal convenuto, affermando la sussistenza della giurisdizione polacca, ossia del foro dello Stato in cui ha sede la società, in forza del principio di prossimità.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, invece, riformato le decisioni di entrambi i giudici di merito applicando la regola del foro generale del convenuto (art. 2 del Regolamento CE 44/2001, sostituito dall’art. 4 del Regolamento UE 1215/2012), alla quale si può derogare solo in casi tassativi – come, ad esempio, per i fori esclusivi ex art. 22 del Regolamento CE 44/2001 (sostituito dall’art. 24 del Regolamento UE 1215/2012) – che non sono suscettibili di altre interpretazioni estensive.
La Suprema Corte ha così motivato:
- Quando la controversia riguarda la validità delle decisioni degli organi sociali, adottate in violazione dell’atto costitutivo o dello statuto e produttive di effetti nei confronti della società medesima, in base all’art. 22 n. 2 del Regolamento 44/2001 (sostituito dall’art. 24 n. 2 del Regolamento UE 1215/2012) si applica la regola del foro esclusivo dello Stato in cui ha sede la società, poiché i giudici di tale Stato si trovano nella posizione migliore per conoscere e dirimere la controversia.
- Quando, invece, la controversia riguarda la violazione di un patto parasociale, ossia di un contratto concluso fra i soci e, come tale, produttivo soltanto di effetti obbligatori fra le parti, ma non idoneo a produrre effetti nei confronti della società, si applica la regola del foro generale del convenuto prevista dall’art. 2 del Regolamento CE 44/2001 2001 (sostituito dall’art. 4 Regolamento UE 1215/2012).
- Nel caso di specie, la circostanza che il socio che ha violato il patto parasociale sia anche Amministratore Unico non rileva ai fini dell’applicabilità del foro esclusivo dello Stato in cui ha sede la società previsto dall’art. 22 n. 2 del Regolamento 44/2001 (sostituito dall’art. 24 n. 2 del Regolamento UE 1215/2012), poiché la controversia non è proposta contro la società, ma riguarda unicamente i rapporti fra i due soci ed è diretta a far valere la responsabilità personale del socio convenuto nei confronti dell’attore, “ancorchè ricollegata a comportamenti assertivamente implicanti abuso della posizione di socio o di amministratore”.
In sostanza, la Cassazione ha escluso l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva delle norme che regolano i fori esclusivi e ha ribadito che i criteri di ripartizione della giurisdizione fra foro generale del convenuto e fori esclusivi sono diretti a garantire la certezza del diritto, poichè devono permettere alle parti di un contratto di individuare, già al momento della conclusione dello stesso e con elevato grado di chiarezza e prevedibilità, quale sarà il giudice competente a decidere le future controversie che potrebbero derivare dal contratto medesimo.