A cura di Federica Ciavaglia e Tommaso Mancini – Area Contrattualistica Internazionale
Scarica l’articolo in formato stampabile .pdf
La parte che subisce un inadempimento contrattuale grave, imputabile alla controparte e non giustificato da eventi di forza maggiore o circostanze analoghe, dispone di diversi strumenti giuridici per addivenire alla risoluzione del contratto.
Uno strumento largamente utilizzato a tale scopo, spesso in modo inappropriato, è rappresentato dalla diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, in base al quale:
- in caso di inadempimento, la parte che subisce l’inadempimento può intimare per iscritto all’altra parte di adempiere entro un “congruo termine”;
- il “congruo termine” si identifica in un periodo di 15 giorni, salva diversa pattuizione delle parti e salvo che, in base alla natura del contratto o agli usi, risulti congruo un termine inferiore;
- decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo deve intendersi automaticamente risolto.
La Corte di Cassazione, in un recente sentenza, si è dimostrata piuttosto restia a ritenere come congrui, ai fini della risoluzione del contratto, termini inferiori a quello “ordinario” di 15 giorni, stabilendo espressamente che – al di fuori dei casi citati dall’articolo 1454 (diversa pattuizione, natura del contratto o usi) – l’assegnazione di un termine per adempiere inferiore a 15 giorni comporta l’inidoneità della diffida a generare la risoluzione del rapporto tra le parti.
Nella medesima decisione la Corte ha altresì precisato che, a tal fine, sono del tutto irrilevanti i precedenti solleciti rivolti alla controparte per ottenere l’adempimento, la mancata contestazione del termine ad opera della controparte e il protrarsi dell’inadempienza oltre il termine assegnato.
Infatti, seppur in presenza delle suddette circostanze, “la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti” (Cassazione Civile, sentenza n. 8943 del 14.05.2020).
Occorre dunque prestare particolare attenzione nella redazione della lettera di diffida con riferimento al termine da concedere alla controparte per l’adempimento, al fine di assicurare che la diffida medesima possa conseguire l’effetto estintivo del rapporto.