di Tommaso Fonti, LL.M.Area Fiscalità Internazionale

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La Commissione UE ha chiarito che, a partire da 1° luglio 2021, la nuova soglia annuale di 10.000 euro, oltre la quale scatta l’obbligo di versare l’IVA nel Paese UE di destinazione dei beni, è unica in riferimento a tutte le vendite eseguite in tutti gli Stati Membri UE e in riferimento al valore totale sia delle vendite on-line intracomunitarie di beni (c.d. vendite a distanza) che delle prestazioni transfrontaliere di servizi elettronici (c.d. servizi “TTE”) a favore di privati consumatori comunitari.

Attualmente:

  • Se il fatturato derivante dalle vendite on-line di beni a privati consumatori comunitari non supera la specifica soglia prevista dalla normativa IVA del singolo Stato Membro UE di destinazione, l’impresa italiana deve versare l’IVA in Italia secondo l’aliquota IVA italiana;
  • Se, invece, tale fatturato è superiore alla specifica soglia prevista dalla normativa IVA dello Stato Membro UE di destinazione dei beni, l’impresa italiana deve identificarsi ai fini IVA nello Stato Membro UE di destinazione e assolvere l’IVA in tale Stato UE secondo l’aliquota prevista a livello locale.

Dal 1° luglio 2021 tale regime verrà riformato attraverso l’abolizione delle soglie di fatturato attualmente previste dai singoli Paesi UE (che variano da 35.000 a 100.000 euro), lasciando il posto ad un’unica soglia di riferimento pari a 10.000 euro annui, che si applica a tutte le vendite a distanza di beni e a tutte le forniture di servizi “TTE” a favore di privati consumatori comunitari.

In caso di superamento della soglia unica unionale, l’impresa italiana è obbligata a versare l’IVA a livello locale secondo l‘aliquota prevista da ciascuno Stato Membro UE di destinazione delle vendite di beni e delle forniture di servizi “TTE” on-line.

Rimane fermo tuttavia che l’impresa italiana, per evitare di monitorare costantemente il superamento o meno della soglia unica unionale di 10.000 euro di fatturato annuo, ha la possibilità di optare per l’applicazione e il versamento dell’IVA in ciascuno Stato Membro UE di destinazione dei beni venduti e dei servizi “TTE” resi on-line, ma tale scelta determina un vincolo di durata biennale.

Sempre dal 1° luglio 2021 viene esteso il c.d. regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop) alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Ciò significa che in caso di superamento della soglia unica unionale di 10.000 euro annui, l’impresa italiana avrà a disposizione due alternative per assolvere l’IVA dovuta nello Stato membro UE di destinazione delle vendite on-line di beni:

1) registrarsi ai fini IVA in ciascuno Stato Membro UE di destinazione mediante acquisizione di un numero di partita IVA o nomina di un rappresentante fiscale; oppure

2) utilizzare il regime speciale del MOSS che consente di evitare la registrazione ai fini IVA in ogni Stato Membro UE di destinazione, interfacciandosi unicamente con l’Agenzia delle Entrate italiana, attraverso un apposito portale, al fine di assolvere l’IVA dovuta localmente.

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