Il Tribunale di Modena conferma che l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non ha voluto effettuare la vaccinazione Covid 19

Commento a ordinanza del Tribunale di Modena 23.07.2021 a cura di Andrea Russo – Area Diritto del Lavoro

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rifiuto_vaccinazione_Covid19_sicurezza_luoghi_di_lavoro_BacciardiCominciano a fioccare le pronunce in tema di vaccinazioni Covid 19 e riflessi sul posto di lavoro.

Dopo il Tribunale di Belluno, il Tribunale di Modena, con l’ordinanza in commento, ritorna sull’argomento (che aveva già affrontato, negli stessi termini, con ordinanza 19.5.2021) confermando che l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non ha voluto effettuare la vaccinazione.

Il Tribunale di Modena, attraverso un percorso argomentativo molto lineare, ribadisce alcuni concetti fondamentali.

Non vi è obbligo di vaccino, almeno non al momento (se non per gli operatori sanitari).

Il lavoratore non è soggetto a procedimento disciplinare se non si vaccina.

Tuttavia “il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori” e l’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 prevede espressamente che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro […]”.

Quindi, nel bilanciamento di interessi tra libertà del lavoratore e obblighi di sicurezza del datore di lavoro, prevalgono questi ultimi.

D’altronde, come ha già affermato la Corte di Cassazione “ante litteram”, con sentenza n. 218 del 23.5.1994, “la tutela della salute non si esaurisce tuttavia in queste situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri”.