PROVA E PRESUNZIONI DI PROVA NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
A cura di Tommaso Fonti, LL.M. e Andrea Belvedere – Dipartimento di Fiscalità Internazionale
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1) A partire dal 01.01.2020 la prova delle cessioni intracomunitarie è disciplinata dal nuovo Articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, il quale introduce delle presunzioni relative in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni.
Il nuovo Articolo 45-bis identifica altresì i documenti necessari per ritenere soddisfatta la prova dell’avvenuto trasporto dei beni da uno Stato Membro all’altro e, conseguentemente, per applicare alla cessione intracomunitaria il relativo regime di non imponibilità IVA.
Nella sostanza, l’Articolo 45-bis disciplina la prova del trasporto intracomunitario dei beni nei seguenti casi:
- beni spediti o trasportati dal venditore o da terzi per suo conto; ovvero
- beni spediti o trasportati dall’acquirente o da terzi per suo conto.
2) In caso di trasporto o spedizione dei beni a cura del venditore, i beni si presumono inviati nello Stato Membro di destinazione qualora il venditore sia in possesso di:
- almeno due tra i seguenti documenti relativi al trasporto o alla spedizione: CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, oppure fattura emessa dallo spedizioniere; ovvero
- almeno uno dei documenti sopra richiamati, unitamente ad uno dei seguenti ulteriori documenti di prova:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
- documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato Membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato Membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato Membro.
I documenti di prova devono in ogni caso provenire da due soggetti diversi che siano indipendenti l’uno dall’altro, oltreché dal venditore e dall’acquirente.
3) In caso di trasporto o spedizione dei beni a cura dell’acquirente, l’Articolo 45-bis richiede che il venditore, in aggiunta ai documenti richiamati ai precedenti punti 2.1) e 2.2), acquisisca anche una dichiarazione scritta dell’acquirente la quale attesti che i beni sono stati trasportati o spediti a cura dell’acquirente e identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta dovrà indicare:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
La norma prevede che la suddetta dichiarazione scritta deve essere rilasciata dall’acquirente al fornitore entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cessione intracomunitaria.
4) Trattandosi di presunzioni relative, le Autorità Fiscali degli Stati Membri hanno sempre la facoltà di superare la presunzione fornendo la prova contraria, ovverosia dimostrando che il trasporto intracomunitario dei beni nello Stato Membro di destinazione non è in realtà avvenuto.
5) La Commissione UE ha precisato, attraverso le proprie Note Esplicative (reperibili in lingua italiana al seguente link https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_quick_fixes_it.pdf), che le nuove presunzioni in materia di prova del trasporto dei beni nelle cessioni intracomunitarie non trovano applicazione laddove il trasporto o la spedizione siano curate direttamente dal venditore o dall’acquirente con mezzi propri, senza l’intervento di uno spedizioniere ovvero di un trasportatore.
6) L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12 del 13 maggio 2020, ha fornito alcuni chiarimenti circa la applicazione della nuova disciplina comunitaria in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni, chiarendo che:
- la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta dell’acquirente oltre il decimo giorno del mese successivo a quello della cessione non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare della presunzione dell’avvenuto trasporto dei beni e, quindi, della non imponibilità IVA della cessione intra-UE, qualora ricorrano tutte le ulteriori condizioni previste dall’Articolo 45-bis;
- le presunzioni in materia di prova del trasporto intracomunitario dei beni, previste dall’Articolo 45 bis, trovano applicazione anche alle operazioni di cessione intra-comunitarie effettuate in data antecedente al 01.01.2020, qualora l’azienda possieda un set documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma sopra richiamata;
- l’azienda, nel caso in cui non possegga la documentazione specificamente prevista dalla norma comunitaria per l’applicazione della presunzione in esame, avrà comunque la facoltà di dimostrare che il trasporto dei beni nell’altro Stato Membro è realmente avvenuto, producendo ad esempio gli ulteriori documenti identificati dalla prassi nazionale (cfr. risoluzioni del 24 luglio 2014, n. 71/E; del 25 marzo 2013, n. 19/E; del 15 dicembre 2008, n. 477/E; del 28 novembre 2007, n. 345/E).