proroga_divieto_licenziamenti_Bacciardidi Lorenzo Bacciardi LL.M. e Chiara Marracino, Area diritto societario transnazionale

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L’articolo 14 del Decreto “Agosto” ha ulteriormente esteso l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 46 del Decreto “Cura Italia” in materia di licenziamenti per motivi economici, rinnovando, in particolare: 

  1. il divieto di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; 
  2. la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23.02.2020 e non ancora concluse; 
  3. la sospensione delle procedure conciliative previste in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con organico superiore ai 15 dipendenti. 

Il termine di durata di tali divieti e sospensioni non è al momento identificabile. 

Il datore di lavoro potrà irrogare licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo solo una volta che abbia usufruito integralmente del complessivo periodo di cassa integrazione per Covid-19 previsto dall’articolo 1 del Decreto “Agosto”, oppure abbiano usufruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto. 

Quando sono possibili i licenziamenti collettivi per giustificato motivo oggettivo

Il datore di lavoro potrà irrogare licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo senza obbligo di rispettare le suddette condizioni, nei seguenti casi: 

  1. Cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società datrice di lavoro, quando non venga più esercitata l’attività lavorativa, nemmeno in maniera parziale (sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa ai sensi dell’articolo 2112 Cod. Civ.); 
  2. Fallimento della società datrice di lavoro, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero venga disposta la cessazione della stessa. Qualora l’impresa venga esercitata provvisoriamente all’interno di uno specifico ramo d’azienda, i lavoratori non impiegati in tale ramo potranno essere licenziati; 
  3. Accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo, a condizione che l’accordo sia applicabile esclusivamente ai lavoratori aderenti allo stesso. In questo caso i suddetti lavoratori avranno diritto di accedere alla NASpI. 

Infine, il Decreto Agosto ha rinnovato la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano irrogato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel corso del 2020 (e, quindi, non solo nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 17.03.2020, come previsto dal Decreto “Cura Italia”), di revocare tale licenziamento anche oltre il termine normalmente previsto di 15 giorni, a condizione che il datore di lavoro presenti contestuale richiesta per fruire del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data dell’originario licenziamento. 

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