a cura di Tommaso Fonti, LL.M. e Cristina Piangatello, Dipartimento Doganale e dei Trasporti Internazionali
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1) Premessa
1.1. Il concetto di origine delle merci ha acquisito negli ultimi anni una rilevanza crescente nell’ambito del commercio internazionale.
1.2. Dal punto di vista doganale esistono due tipi di origine:
- l’origine non preferenziale, e
- l’origine preferenziale;
- l’una non è la negazione dell’altra, si tratta di due concetti ben distinti tra loro, con fonti normative e risvolti completamente diversi.
1.3. La nozione di origine non preferenziale individua il luogo geografico (il Paese) in cui il prodotto è stato interamente prodotto o ha subito l’ultima lavorazione sostanziale, così come definito dal nuovo Codice Doganale dell’Unione (Reg 952/2013).
L’origine non preferenziale è dichiarata in dogana attraverso la presentazione del certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio e consente:
- l’applicazione, da parte delle autorità doganali del Paese di destinazione delle merci, delle cosiddette misure di politica commerciale – quali dazi antidumping, divieti, limitazioni, contingenti;
- la definizione del “made in”.
1.4. La nozione di origine preferenziale individua invece l’origine delle merci dal punto di vista puramente doganale, ovvero l’origine determinata sulla base delle regole stabilite negli accordi di libero scambio che l’Unione Europea ha siglato con determinati Paesi al fine dell’applicazione, nel Paese di destinazione dei beni, delle misure tariffarie preferenziali, ovvero della riduzione o dell’esenzione daziaria.
1.5. Per determinare l’origine preferenziale è necessario in primo luogo stabilire esattamente la voce doganale del prodotto finito da esportare e, successivamente, applicare la corrispondente regola di lista stabilita nell’accordo di libero scambio siglato dalla UE con il Paese di destinazione della merce.
Il carattere preferenziale delle merci potrà essere dichiarato in fattura direttamente dall’esportatore per le spedizioni inferiori a 6 mila euro, mentre per gli importi superiori sarà necessario allegare un certificato Eur1.
2) L’origine non preferenziale delle merci
2.1) Nozione
L’origine non preferenziale:
- fornisce indicazione relativamente al luogo di produzione dei beni oggetto di operazioni doganali;
- è l’origine dichiarata in dogana negli scambi con tutti i Paesi;
- è l’origine indicata nel certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio.
L’origine non preferenziale è anche chiamata origine comune o commerciale perché non dà diritto a trattamenti preferenziali daziari, ma dalla stessa discende l’applicazione:
- della tariffa doganale UE (dazi, oneri equivalenti, dazi antidumping e compensativi, ecc.),
- delle misure di politica commerciale (misure di salvaguardia, contingenti, divieti, restituzioni all’export, PAC, CITES, ecc.),
- delle rilevazioni statistiche del commercio estero,
- delle norme inerenti l’etichettatura d’origine “made in”.
2.2) Regole per attribuire l’origine non preferenziale
A livello unionale la normativa di riferimento per l’origine non preferenziale è rappresentata dal Regolamento (UE) n. 952/2013 (d’ora in poi “CDU”), dal Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione (“RD”) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione (“RE”).
In particolare, gli articoli 31 e 32 del RD individuano due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale.
2.3) Criterio delle merci interamente ottenute e lavorazioni o trasformazioni sostanziali
L’origine non preferenziale viene conferita:
- al Paese nel quale le merci sono “interamente ottenute”, o
- se due o più paesi intervengono nella fabbricazione di un prodotto, al Paese in cui le merci hanno subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, in un’azienda appositamente attrezzata per tale scopo, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.
2.4) Criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
Quando due o più paesi sono coinvolti nella fabbricazione del prodotto, l’origine spetta al paese nel quale:
- sia stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale da considerarsi economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo;
- l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione.
2.5) Operazioni minime
Le operazioni minime non sono mai considerate idonee ai fini della trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, per il conferimento dell’origine.
Sono operazioni minime:
- le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe), o le operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
2.6) Prova dell’origine
Sebbene, in via generale, sia applicabile il principio della libera prova, alcuni Paesi chiedono l’esibizione di un certificato di origine che attesti l’origine non preferenziale dichiarata dei beni; altri addirittura che il certificato di origine sia vidimato dal proprio Consolato e tradotto.
In Italia, l’origine viene attestata da un certificato d’origine (C.O.) rilasciato, dalle Camere di Commercio, su richiesta dell’esportatore.
2.7) Parti di ricambio
I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, macchinario o apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo, purché costituiscano parti di ricambio al seguito del macchinario.
Tale regola di origine è applicabile solo alle parti di ricambio e non agli accessori ed eventuali utensili.
3) L’Origine preferenziale delle merci
3.1) Nozione
L’origine preferenziale consente ai prodotti importati e/o esportati da o verso alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari.
Tali benefici riguardano la concessione di un “trattamento preferenziale”, ovvero la riduzione dei dazi o la loro esenzione.
Alla base vi è generalmente un accordo tra la UE e altri Paesi detti accordisti, attraverso il quale per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”.
3.2) I Protocolli di origine
Tutte le norme di origine sono indicate negli allegati agli accordi denominati “Protocollo sull’origine”.
In sostanza, vengono descritte le lavorazioni e trasformazioni che i materiali non originari (della UE) devono subire affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale UE che verrà rilasciato solo al termine di approfondite verifiche che valuteranno il rispetto delle specifiche regole.
3.3) Le lavorazioni cd. minime o insufficienti
Alcune lavorazioni sono indicate esaustivamente come insufficienti per l’attribuzione del carattere originario; è pertanto necessario verificare approfonditamente, in ogni singolo caso, se siano state effettuate operazioni del genere che escludono la possibilità di conferire l’origine preferenziale ad un determinato prodotto.
3.4) Il cumulo
Il cumulo è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato Paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro Paese, come se fossero originari di quest’ultimo.
Il cumulo si applica tra Paesi con i quali la UE ha sottoscritto accordi commerciali e ove siano presenti le stesse regole sull’origine, e che abbiano concluso a loro volta accordi di libero scambio tra di loro.
3.5) Prove dell’origine preferenziale
Al fine di ottenere l’agevolazione daziaria nel Paese di destinazione è necessario che l’importatore presenti idonea documentazione che certifichi l’origine dei prodotti presso gli uffici territoriali preposti a tale verifica.
Nel caso di esportazioni verso alcuni paesi con cui l’UE ha concluso accordi con reciproco trattamento preferenziale, verrà rilasciato dagli Uffici di Esportazione il certificato che comprova l’origine della merce; in alternativa, e a determinate condizioni, la prova dell’origine della merce può essere costituita dalla dichiarazione su fattura rilasciata direttamente dall’esportatore.
Al fine di attestare l’origine preferenziale della merce, sono previsti i seguenti documenti:
- Certificato EUR 1 : utilizzato nella maggior parte degli accordi preferenziali di libero scambio, bilaterali e multilaterali
- Certificato EUR MED : previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole del cumulo e applicabili ai paesi dell’accordo Pan-EuroMediterraneo
- Certificato FORM A : viene rilasciato dalle Autorità Doganali del paese di esportazione per i prodotti originari da Paesi in via di sviluppo (fino al 30/6/2020)
- Certificato ATR : relativo alla commercializzazione in libera pratica tra UE e Turchia
Oltre all’emissione di certificati, gli esportatori possono attestare l’origine preferenziale dei prodotti mediante una dichiarazione su fattura, attestando il carattere originario di un determinato prodotto, a patto che il valore totale non superi i 6.000 Euro.
Nel caso in cui l’importo della fattura sia superiore ai 6.000 Euro, il mittente dovrà ottenere dalle autorità doganali lo status di esportatore autorizzato con rilascio del relativo numero identificativo da indicare nella dichiarazione su fattura.
3.6) Il sistema REX (Esportatori registrati)
Un’ulteriore agevolazione in tema di certificazione di origine riguarda la registrazione al sistema REX (valevole negli scambi con i Paesi SPG, con il Canada, con il Giappone) il quale si basa su autocertificazioni emesse dagli operatori economici che vengono inserite in una banca dati di un sistema IT gestito e a disposizione della Commissione Europea.
Il numero di registrazione ottenuto servirà poi all’esportatore per il rilascio della dichiarazione di origine e dovrà essere indicato sulla stessa.
3.7) La dichiarazione del fornitore
Quando l’esportatore non risulta essere il produttore dei beni (merci di pura commercializzazione) deve necessariamente richiedere al proprio fornitore un’apposita dichiarazione scritta nella quale il fornitore attesti (o meno) se le merci rispondo alle regole per poter essere definite preferenziali in funzione dell’esportazione verso il Paese di destino.
Anche nel caso in cui l’esportatore sia il produttore, dovrà richiedere al fornitore apposita dichiarazione al fine di poter valutare se la trasformazione apportata alle materie prime o ai semilavorati utilizzati è sufficiente o meno al conferimento dell’origine preferenziale del prodotto finito.
La dichiarazione del fornitore può essere allegata per singola spedizione, oppure, più frequentemente, a lungo termine per tutte le forniture relative ad un determinato periodo, sia precedenti che successivi al rilascio della dichiarazione stessa.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione per un periodo massimo di un anno.
Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-15 del Reg. 2447/2015, oppure, nel caso di forniture a lungo termine, conformemente all’allegato 22-16.