A cura di Agnese Colucci, Flavia Sabbatini e Tommaso Mancini – Area Contrattualistica Nazionale e Internazionale
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L’inarrestabile processo di digitalizzazione degli ultimi due decenni ha portato le aziende a dover fare i conti con il peso economico e contrattuale sempre maggiore dei (pochi) motori di ricerca e delle (grandi) piattaforme che offrono servizi di intermediazione online, in particolare con le piattaforme che operano come marketplace, gli app store e i social media usati a scopi professionali.
Il potere contrattuale dei motori di ricerca e delle piattaforme online
In un simile contesto le aziende hanno spesso finito per accettare passivamente termini e condizioni contrattuali potenzialmente svantaggiosi predisposti (se non imposti) da tali operatori.
Le ragioni alla base di tale fenomeno sono facilmente spiegabili. Il posizionamento dei siti web aziendali ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore ed è determinante per il successo commerciale. Analogamente, l’alto livello dei servizi di intermediazione online può risultare cruciale per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori.
La normativa comunitaria a tutela degli utenti commerciali delle piattaforme di intermediazione online
Soffermandoci sulle piattaforme di intermediazione, il Regolamento (UE) 2019/1150 (Regolamento Platform to Business – P2B) ha introdotto un numero significativo di previsioni finalizzate a promuovere l’equità e la trasparenza a favore degli utenti commerciali che usufruiscono dei loro servizi.
Al riguardo, segnaliamo in particolare l’articolo 3 del Regolamento P2B, il quale prescrive che i termini e le condizioni generali di contratto predisposti dalle piattaforme di intermediazione:
“a) siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile (comprensibilità);
b) siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi di intermediazione online, anche in fase precontrattuale (reperibilità);
c) enuncino le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali;
d) comprendano informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali;
e) contengano informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali.”
Il Regolamento P2B prescrive altresì che, salvo le eccezioni ivi previste, le piattaforme di intermediazione debbano comunicare qualunque modifica dei loro termini e condizioni, agli utenti commerciali interessati, su un supporto durevole e con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
Le linee guida dell’Agcom per l’applicazione del Regolamento P2B
A seguito di un monitoraggio sul territorio nazionale, il 24 novembre 2022 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha emanato le linee guida per l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento P2B.
In particolare, in tema di comprensibilità, le linee guida dell’Agcom prescrivono che “le informazioni pertinenti siano organizzate, secondo un livello di dettaglio adeguato” e risultino “facilmente accessibili (ad esempio, tramite dei collegamenti ipertestuali inseriti nel documento principale)”, aggiungendo inoltre che costituisce “buona prassi” mettere a disposizione i termini e le condizioni, nonché le relative informative collegate, anche in lingua italiana.
In merito alla reperibilità, le linee guida hanno specificato che i termini e condizioni devono “essere reperibili anche per gli utenti potenziali” e che “i fornitori di servizi di intermediazione online individuano le modalità con le quali garantire la facile accessibilità ai T&C e alle informative correlate (ad esempio, mediante apposito collegamento chiaramente identificabile tramite link ben visibile dalla home page del sito web o da app ovvero da apposita pagina tematica o sezione dedicata), anche in fase precontrattuale (non condizionata alla preventiva registrazione o alla creazione di un account per accedere a un’area riservata)”.
Infine, le linee guida richiamano il criterio della completezza dei termini e condizioni, in virtù del quale gli stessi devono contenere tutti gli elementi informativi di cui all’articolo 3 del Regolamento P2B sopra richiamati affinché gli utenti commerciali possano “acquisire tutti gli elementi necessari ad assumere scelte informate e consapevoli, nonché ottenere un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale”.
I termini e condizioni delle piattaforme che non risultano conformi alle prescrizioni del Regolamento P2B sono giuridicamente nulli.
I professionisti del dipartimento di Contrattualistica di Bacciardi Partners restano a disposizione delle aziende per verificare che, nei rapporti con le piattaforme di intermediazione online, queste ultime rispettino la normativa sopra esposta.