L’Agenzia delle Entrate chiarisce che solo i soggetti non residenti in Italia qualificabili come “non residenti Schumacker” possono dedurre i contributi previdenziali versati facoltativamente all’INPS
di Tommaso Fonti, LL.M. e Chiara Marracino – Dipartimento di Fiscalità Internazionale
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L’Agenzia della Entrate, con risposta ad interpello n. 148 del 26/05/2020, ha chiarito che solamente i soggetti non residenti in Italia qualificabili come “non residenti Schumacker” possono dedurre i contributi previdenziali versati facoltativamente all’INPS, quale ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Al riguardo, è necessario considerare che, ai sensi degli articoli 2 e 3 del TUIR, le persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia sono soggetti passivi IRPEF (e, quindi, versano le imposte in Italia) unicamente con riferimento ai redditi prodotti sul territorio italiano.
Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta in Italia dai soggetti non residenti, l’articolo 24, comma 2, del TUIR prevede una elencazione tassativa degli oneri deducibili (ovvero quelli di cui all’articolo 10, lettere a), g), h), i) e l), TUIR).
Da ciò consegue che, in via generale, i soggetti fiscalmente residenti all’estero non possono dedurre, dal reddito assoggettabile a tassazione in Italia, i contributi previdenziali versati all’INPS, in considerazione della natura tassativa dell’elenco degli oneri deducibili di cui all’articolo 24, comma 2, TUIR sopra menzionato.Tale elenco tassativo non include, però, gli oneri previsti all’articolo 10, lettera e), del TUIR, ossia i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, prevede una eccezione al principio sopra enunciato.
Secondo l’Agenzia, infatti, possono in ogni caso dedurre i contributi previdenziali versati all’INPS i soggetti di cui all’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR (i cosiddetti “non residenti Schumacker”), ossia quei soggetti fiscalmente non residenti in Italia che producono un reddito nel territorio italiano almeno pari al 75% del proprio reddito complessivo.
La deduzione è possibile a condizione che tali soggetti:
- non godano di benefici fiscali analoghi nel proprio Paese di residenza;
- siano fiscalmente residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 23 marzo 2017).