A cura di Tommaso Fonti, LL.M.Cristina Piangatello – Area Diritto Doganale e dei Trasporti

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Le nuove sanzioni UE contro la Russia_Bacciardi

L’Unione Europea con i Regolamenti 1269 e 1270 del 21/7/2022 ha adottato nuove misure con le quali ha inasprito le sanzioni economiche soggettive, merceologiche e finanziarie esistenti contro la Russia, rafforzandone l’efficacia.

1) Sanzioni soggettive 

1.1) E’ stato ampliato l’elenco degli individui ed entità listati, includendo tra gli altri:

  • la Sberbank,ossia la principale banca russa, alla quale è impedito di effettuare transazioni al di fuori della Russia, salvo alcune deroghe temporali per consentire di portare a termine operazioni, contratti, accordi, vendite o trasferimenti di proprietà conclusi prima del 21/7/2022;
  • ulteriori persone coinvolte nell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, come ufficiali militari, il club di motociclisti Night Wolves e attori della disinformazione.

1.2) In base all’articolo 6 quinquies del Regolamento UE 1273 del 21/7/2022, gli Stati Membri possono autorizzare lo svincolo di risorse economiche congelate quando:

  • ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti conseguenze sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente;
  • i proventi derivanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono diversamente congelati.

1.3) In base all’articolo 6 sexies del Regolamento UE 1273 del 21/7/2022, gli Stati Membri possono autorizzare lo svincolo di determinati fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità listate (Sberbank, Banca Rossiya, Promsvyazbank, VEB.RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank), quando hanno accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti.

2) Sanzioni merceologiche

2.1) E’ fatto divieto di acquistare, importare o trasferire direttamente o indirettamente:

  • Oro (Allegato XXVI Reg. UE 833/2014), tranne per uso strettamente personale e purchè non destinato alla vendita;
  • Gioielli (Allegato XXVI Reg. UE 833/2014), tranne per uso strettamente personale e purchè non destinati alla vendita.

Il divieto si estende all’oro di provenienza russa importato in UE da Paesi terzi e ai prodotti contenenti oro di provenienza russa che hanno subito lavorazioni sostanziali in Paesi terzi al fine di modificarne l’origine doganale ed eludere le sanzioni (c.d. triangolazioni complesse).

2.2) E’ stato ampliato l’elenco dei beni “quasi dual-use” (Allegato VII Reg. UE 833/2014), che è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, includendo tra gli altri:

  • Attrezzature anti sommossa, manganelli, sfollagente, caschi e scudi in uso presso le forze dell’ordine;
  • Agenti chimici, polveri e inchiostri per impronte digitali, dosimetri per il controllo delle radiazioni;
  • Miscele contenenti varie concentrazioni di precursori chimici;
  • Apparecchiature, software e dati per la prospezione di petrolio e gas;
  • Tecnologie controllate;
  • Hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica;
  • Apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare;
  • Nanomateriali.

2.3) E’ fatto divieto di acquistare, importare o trasferire direttamente o indirettamente:

  • Vaccini;
  • Immunotossine;
  • Numerosi prodotti medici elencati nel Reg. UE 1269/2022. 

3) Sanzioni finanziarie 

3.1) E’ stato ampliato l’ambito di applicazione del divieto per le banche di accettare depositi superiori a 100.000 euro da parte di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Dal 21 luglio il Consiglio dell’Unione Europea ha esteso il divieto anche ai depositi da parte di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Paesi terzi ma detenuti, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia.

L’estensione del divieto obbligherà le banche ad acquisire una dichiarazione di residenza dei titolari dei conti di società non residenti in UE sia in fase di apertura del conto sia durante la gestione dello stesso, qualora superi il valore di 100.000 euro.

3.2) Tuttavia, in base al Regolamento UE 1269/2022, l’autorità nazionale competente di uno Stato Membro dell’UE può derogare al suddetto divieto e autorizzare la banca ad accettare un deposito superiore a 100.000 euro da parte dei soggetti sopra menzionati (cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e persone giuridiche entità o organismi stabiliti in Russia o in Paesi terzi ma detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia), a condizioni che tali depositi siano necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi fra l’Unione Europea e la Russia.

4) Novità sull’esecuzione dei controlli 

In base al nuovo articolo 12bis, commi 3 e 4, del Regolamento UE 833/2014, le autorità nazionali degli Stati Membri competenti ad eseguire i controlli (in Italia, il Ministero degli Affari Esteri, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane) possono scambiarsi tra loro e con la Commissione Europea i dati relativi ad attività sospette di violazione, inclusi i dati personali dei soggetti controllati e anche in deroga alla disciplina UE sul trattamento dei dati personali, purchè tale interscambio serva ad instaurare un’effettiva collaborazione finalizzata a contrastare la violazione dei divieti e delle misure restrittive contro la Russia disposti dai Regolamenti unionali. 

5) Consigli operativi

I professionisti di Bacciardi Partners restano a disposizione delle imprese interessate per supportarle nel prevenire il rischio di incorrere in violazioni dei Regolamenti unionali attraverso i seguenti servizi:

    • esecuzione e/o aggiornamento di verifiche soggettive e merceologiche;
    • esecuzione e/o aggiornamento di analisi generale dei rischi connessi all’operatività aziendale con i Paesi sanzionati;
    • supporto nella redazione e revisione della contrattualistica aziendale;
    • supporto nello sviluppo di un Internal Compliance Program.