A cura di Denis Amici e Lorenzo Ricciotti – Area Fiscalità Nazionale e Internazionale

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deducibilità costi black list_legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto la disciplina relativa ai cd. “costi black list”.
Tale disciplina limita la possibilità, per le imprese italiane, di dedurre fiscalmente i costi derivanti da transazioni intercorse con imprese residenti – ovvero professionisti domiciliati – in Stati ritenuti non cooperativi ai fini fiscali e individuati nell’Allegato 1 alla lista UE adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea (Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu).

Pertanto, i costi relativi alle suddette transazioni tornano ad essere deducibili nel limite del valore normale richiamato dall’articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Sulla base delle pronunce di prassi e di giurisprudenza finora occorse, è ragionevole ritenere che il principio di libera concorrenza (cd. arm’s lenght principle), utilizzato in materia di transfer pricing e disciplinato dall’articolo 110, comma 7, TUIR, trovi applicazione in via analogica.

Qualora il prezzo ecceda il valore normale (ovvero, il valore di libera concorrenza), è comunque possibile dedurre l’eccedenza dimostrando:

  1. la concreta esecuzione della transazione: al riguardo, sarà opportuno mantenere a disposizione qualsiasi documento rilevante (i.e. fatture, documenti di trasporto, contratti di fornitura, ricevute dei bonifici a favore del soggetto residente in uno Stato black list etc.);
  2. un effettivo interesse economico a porre in essere la transazione medesima: al riguardo, sarà opportuno evidenziare tutte le circostanze eccezionali legate al caso di specie che giustificano un prezzo superiore al valore normale, che di fatto rende impossibile la comparazione con transazioni similari.

La sopra richiamata disciplina non si applica alle imprese italiane che già rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina Controlled Foreign Companies (CFC) di cui all’articolo 167 TUIR.
Ciò, al fine di evitare la doppia imposizione giuridica in capo all’impresa italiana sul medesimo componente di reddito (una prima volta, come costo ripreso a tassazione in Italia sulla base della “indeducibilità black list” e, una seconda, come ricavo che concorre alla formazione del reddito dell’impresa non residente tassato per trasparenza in Italia sulla base del regime CFC).