Un approfondimento di Tommaso Fonti, LL.M. e Cristina Piangatello del Dipartimento Fiscalità Internazionale e Diritto Doganale
Chiarite le modalità e i benefici per l’export e l’import di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per contrastare il coronavirus attraverso il Regolamento UE 2020/402 e la decisione della Commissione europea n. 2146.
Il Regolamento UE 2020/402 ha sancito che dal 15.03.2020 l’esportazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione conforme al modulo di cui all’Allegato 2 del Regolamento medesimo.
Per gli operatori italiani l’autorizzazione è concessa online mediante l’utilizzo della piattaforma SIVA.
L’importazione di DPI e di altri beni utili per il contrasto del Coronavirus può avvenire in esenzione da dazi doganali e IVA, gestita attraverso lo svincolo diretto.
Questa agevolazione è prevista per i soggetti autorizzati, come le Regioni e le Province autonome, gli altri enti territoriali locali, la Pubblica Amministrazione, le strutture ospedaliere, gli enti di diritto pubblico che esercitano servizi pubblici essenziali; organizzazioni caritative e filantropiche riconosciute.
Per ottenere tali benefici i soggetti interessati ad importare i beni sopra richiamati devono presentare un’autocertificazione attestante che sono i destinatari dei beni.
La Commissione europea, con propria decisione n. 2146 del 03.04.2020, ha autorizzato l’applicazione delle suddette agevolazioni per le importazioni effettuate dal 30.01.2020 al 31.07.2020.