Avv. Tommaso Fonti, LL.M. e Avv. Chiara Marracino Aree Fiscalità internazionale – Global Mobility
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È ormai pacifico che, in Italia, la tassazione del TFR segue le regole di tassazione del reddito da lavoro subordinato previste a livello internazionale dall’articolo 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con due recenti Risposte a interpello (n. 460 del 9.10.2020 e n. 343 dell’11.09.2020), si è pronunciata in materia di tassazione del TFR e delle indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, corrisposte da datori di lavoro italiani a dipendenti fiscalmente non residenti in Italia.
Ai sensi della normativa nazionale (articolo 23, comma 2, lettera -a- del TUIR), il TFR e le ulteriori indennità e somme corrisposte una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente devono considerarsi prodotti in Italia e, quindi, assoggettati a tassazione in Italia qualora corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Tuttavia, la tassazione italiana degli emolumenti sopra richiamati può essere superata dalla normativa internazionale convenzionale di volta in volta applicabile.
Infatti, sebbene il Modello OCSE non contenga una disposizione specifica in merito al trattamento fiscale degli emolumenti di fine rapporto sopra menzionati, l’Agenzia delle Entrate ha in precedenza chiarito (con Risoluzione n. 341/E del 2008 e con Risposta ad interpello n. 132 del 2018) che il TFR e gli emolumenti erogati al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all’esodo o di altra somma corrisposta a fronte della relativa transazione, hanno natura di retribuzione (nel caso del TFR, di retribuzione differita).
Conseguentemente, sia il TFR sia gli ulteriori emolumenti in esame ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 15 del Modello OCSE della Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, relativo al trattamento fiscale applicabile al reddito da lavoro subordinato.
Con le recenti Risposte a interpello qui esaminate, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento a un caso cui trova applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, ha confermato il proprio orientamento e ha precisato che:
1) la quota parte degli emolumenti di fine rapporto relativa al periodo in cui il dipendente era fiscalmente residente in Italia e la prestazione lavorativa è stata svolta in Italia, va assoggettata a tassazione solamente in Italia;
2) la quota parte degli emolumenti di fine rapporto relativa al periodo in cui il dipendente era fiscalmente residente in Italia e la prestazione lavorativa è stata svolta in Svizzera va assoggettata a tassazione sia in Italia che in Svizzera, a condizione che la prestazione sia stata svolta in Svizzera per un periodo superiore a 183 giorni nel corso di ciascun anno fiscale considerato;
3) la quota parte degli emolumenti di fine rapporto relativa al periodo in cui il dipendente era fiscalmente residente in Svizzera e la prestazione lavorativa è stata svolta in Svizzera, va assoggettata a tassazione solamente in Svizzera.
Pertanto, in base alle Risposte dell’Agenzia delle Entrate sino ad oggi rese, sia il TFR sia gli ulteriori emolumenti erogati al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere assoggettati a tassazione in Italia in base alle regole convenzionali che disciplinano il reddito da lavoro subordinato.