A cura di Enzo Bacciardi – Area Contenzioso Internazionale giudiziale e arbitrale
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Rapidità, digitalizzazione e sicurezza nell’assunzione delle prove e nella notifica degli atti all’interno dell’Unione Europea. Sono questi gli obiettivi alla base dei due nuovi Regolamenti UE applicati dal 1° luglio:
- il Regolamento UE n. 2020/1783 sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati Membri nell’assunzione delle prove nei procedimenti in materia civile e commerciale, il quale abroga e sostituisce il precedente Regolamento CE n. 1206/2001 e successivi emendamenti;
- il Regolamento UE n. 2020/1784 sulla notificazione e comunicazione negli Stati Membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, il quale abroga e sostituisce il precedente Regolamento CE n. 1393/2007 e i successivi emendamenti.
Entrambi i Regolamenti mirano a rendere più rapida, efficace e sicura l’assunzione delle prove e la notificazione o comunicazione di atti giudiziali ed extragiudiziali di natura civile o commerciale, attraverso l’utilizzo di un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile, consistente in una rete di sistemi informatici nazionali interconnessi ed interoperabili, e di moduli standard compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea secondo regole comuni.
Ma vediamo nello specifico le novità introdotte dai due Regolamenti.
1) Punti chiave del Regolamento UE n. 2020/1783
1.1) Ambito di applicazione
Il Regolamento UE n. 2020/1783 si applica ai procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale, quando l’autorità giudiziaria di uno Stato Membro (“Autorità Giudiziaria Richiedente”) richiede all’autorità giudiziaria di altro Stato Membro (“Autorità Giudiziaria Richiesta”) di procedere all’assunzione delle prove oppure procede direttamente all’assunzione in altro Stato Membro.
Il Regolamento UE n. 2020/1783 non si applica alla Danimarca.
1.2) Procedura di assunzione delle prove
L’Autorità Giudiziaria Richiedente deve presentare la richiesta di assunzione delle prove:
- in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea;
- su un modulo standard contenente tutte le informazioni necessarie;
- tramite un apposito sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.
L’Autorità Giudiziaria Richiesta deve dichiarare ricevuta la richiesta entro 7 giorni e deve procedere all’acquisizione delle prove senza indugio, al più tardi entro 90 giorni, potendo utilizzare anche la videoconferenza o la teleconferenza se le viene richiesto dall’Autorità Giudiziaria Richiedente e se la normativa nazionale glielo consente.
L’Autorità Giudiziaria Richiedente, che intenda acquisire le prove direttamente in altro Stato Membro, deve contattare l’organismo centrale o l’autorità competente dell’altro Stato Membro, che entro 30 giorni deve accogliere o rifiutare la richiesta.
L’assunzione diretta delle prove può avvenire anche tramite utilizzo della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per interrogare la persona interessata.
1.3) Vantaggi
La nuova procedura permette ridurre i tempi e i costi per l’assunzione delle prove nelle controversie transnazionali di natura civile o commerciale all’interno dell’Unione Europea, nonché di garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, tutelando i diritti, la privacy e i dati personali dei destinatari.
2) Punti chiave del Regolamento UE n. 2020/1784
2.1) Ambito di applicazione
Il Regolamento UE n. 2020/1784 si applica quando atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale devono essere notificati o comunicati dalle Autorità di uno Stato Membro ad un destinatario di altro Stato Membro.
Il Regolamento UE n. 2020/1784 non si applica:
- in materia fiscale, doganale e amministrativa;
- alla responsabilità di uno Stato Membro nell’esercizio di pubblici poteri;
- quando non è noto il recapito del destinatario.
2.2) Iter della procedura di trasmissione e notificazione/comunicazione
La trasmissione dell’atto avviene:
- attraverso uno scambio fra l’Organo Mittente di uno Stato Membro e l’Organo Ricevente di altro Stato Membro;
- tramite un apposito sistema informatico decentrato sicuro e affidabile;
- con apposizione di sigillo elettronico qualificato o di firma elettronica qualificata.
L’atto dev’essere trasmesso il più rapidamente possibile fra i due Organi, corredato di una domanda standard redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea.
L’Organo Ricevente deve:
- dichiarare al più presto l’avvenuta ricezione;
- procedere alla notifica/comunicazione dell’atto entro un mese, se ha facoltà di farlo, altrimenti deve trasmetterlo all’organo competente per la notifica/comunicazione;
- deve informare l’Organo Mittente sull’esito della notifica/comunicazione, precisando se l’atto è stato notificato/comunicato o rifiutato.
Il destinatario può rifiutare di accettare l’atto se non è redatto nella lingua ufficiale del suo Paese o in una lingua per lui comprensibile.
Rimane ancora possibile eseguire la notifica in via diplomatica, consolare o per posta raccomandata AR diretta, secondo le convenzioni.
2.3) Vantaggi
La nuova procedura permette di ridurre i tempi e i costi per la notifica o la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari di natura civile o commerciale tra Stati Membri, nonché di garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, tutelando i diritti, la privacy e i dati personali dei destinatari.
Il Dipartimento di Contenzioso Internazionale di Bacciardi Partners è in grado di assistervi nelle vostre necessità attinenti a procedure giudiziali e arbitrali in Italia e all’estero.