A cura di Tommaso Mancini e Federica Ciavaglia – Area Contrattualistica Internazionale

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Ex-works-incoterms-Bacciardi

Il termine di resa EXW (Ex-Works) rappresenta il termine meno oneroso e meno gravoso per il venditore per quanto concerne gli adempimenti inerenti al trasporto e allo sdoganamento della merce. Infatti, in base a tale regola Incoterms®, il venditore adempie l’obbligo di consegna semplicemente mettendo la merce a disposizione dell’acquirente, non sdoganata, nel luogo convenuto (generalmente il proprio stabilimento), mentre il trasporto e le operazioni doganali di esportazione sono affidati all’acquirente, il quale deve altresì sostenere le relative spese e sopportare tutti i rischi.

Occorre tuttavia tenere presente che l’utilizzo del termine EXW, contrariamente a quanto appare a prima vista, è tutt’altro che esente da rischi per il venditore. Va considerato in proposito che il trasporto e le operazioni doganali sono affidati all’acquirente e che quest’ultimo gestisce anche la relativa documentazione.

Ne consegue che il venditore può entrare in possesso dei documenti di trasporto e di quelli doganali, attestanti l’uscita della merce dall’Italia e quindi idonei per garantire la non imponibilità IVA della fattura di vendita, solo facendoseli trasmettere in copia dall’acquirente. Ove tuttavia l’acquirente non sia disponibile a fornire tali documenti, il venditore rimarrà esposto al rischio di vedersi contestare la mancata applicazione dell’IVA sulla vendita e di venire assoggettato al recupero della stessa con le relative sanzioni.

Inoltre, l’adozione del termine di resa EXW (così come dei termini FCA – FAS – FOB) è fortemente sconsigliabile in tutti i casi in cui il venditore, per ottenere il pagamento della merce, sia tenuto a presentare i documenti comprovanti la spedizione e/o la consegna della stessa, situazione che si verifica tipicamente quando le parti si accordano per il pagamento tramite lettera di credito.

Infatti, se l’acquirente (seppur illegittimamente) decide di non ritirare la merce, la stessa rimane depositata presso il venditore, il quale non può entrare in possesso dei documenti di trasporto e, di conseguenza, non può presentarli per ottenere il pagamento in base alla lettera di credito. Tale situazione è particolarmente critica per il venditore, soprattutto nel caso in cui i prodotti oggetto della fornitura siano soggetti a perdita di commerciabilità (ad esempio in quanto velocemente deperibili o soggetti ad obsolescenza), o addirittura non abbiano altra commerciabilità alternativa (ad esempio, nel caso di beni fabbricati su specifiche dell’acquirente o personalizzati con il marchio di quest’ultimo).

Alla luce di quanto sopra, soprattutto nei casi in cui il pagamento debba essere eseguito dall’acquirente straniero tramite lettera di credito, è preferibile per il venditore assumersi la gestione del trasporto e delle operazioni di sdoganamento della merce in uscita dall’Italia, così da poter gestire i, e disporre dei, relativi documenti. A tale scopo, suggeriamo di convenire con l’acquirente un termine di resa Incoterms® appartenente al Gruppo C (CFR, CIF, CPT, CIP) o al Gruppo D (DAP – DPU – DDP).