A cura di Tommaso Fonti, LL.M. – Area Fiscalità Nazionale e Internazionale
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Il fornitore estero identificato ai fini IVA in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale) non è obbligato a emettere la fattura elettronica quando effettua una cessione di beni a favore di un cliente residente nella Repubblica di San Marino. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 557 del 17.11.2022 sulla base delle seguenti considerazioni.
Il quadro legislativo
La normativa nazionale che disciplina la fattura elettronica (art. 1, comma 3, D. Lgs n. 127/2015) stabilisce che sono tenuti ad emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) i “soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, non menzionando al riguardo i soggetti soltanto identificati ai fini IVA in Italia, i quali pertanto non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Rimane ferma la possibilità per tali soggetti di emettere fattura elettronica tramite SDI su base volontaria.
Tuttavia, il D.M. 21 giugno 2021, che ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi di merci fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, agli articoli 1, 2 e 3 fa riferimento alle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici sammarinesi e trasmesse tramite SDI.
Pertanto, sulla base di un’interpretazione letterale del D.M. 21 giugno 2021, sembrava che l’obbligo di emettere fattura elettronica fosse esteso anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia che cedono beni a favore di soggetti residenti a San Marino; ciò risultava in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale che disciplina la fatturazione elettronica (art. 1, comma 3, D. Lgs n. 127/2015), la quale esclude dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, ha chiarito che i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia debbono restare esclusi dall’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino in virtù di quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 21 giugno 2021 secondo cui “Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo”.
Sulla base di tale articolo l’Agenzia delle Entrate ritiene che, poiché i soggetti esteri soltanto identificati ai fini Iva in Italia sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale che disciplina la fatturazione elettronica (art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015), gli stessi non sono obbligati a emettere fattura elettronica per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, ma possono emettere la fattura di vendita anche in formato cartaceo.