A cura di Gianluca Bastianelli – Area Contenzioso internazionale giudiziale e arbitrale
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Cosa accade qualora, in pendenza di un giudizio arbitrale, una parte venga sottoposta a fallimento, ora liquidazione giudiziale in seguito all’entrata in vigore del Codice della Crisi (“CCII”)?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5694/2023, hanno affrontato una fattispecie riguardante un giudizio arbitrale avente ad oggetto rivendicazioni creditorie scaturenti da un contratto di appalto in cui la parte debitrice era stata sottoposta a fallimento.
Per risolvere la questione, le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, ribadito di voler dare continuità all’orientamento conformemente al quale, ai sensi dell’art. 81 L.F. (art. 186 CCII), il contratto di appalto si scioglie automaticamente in caso di fallimento/liquidazione giudiziale di una delle parti, ferma restando la facoltà del curatore di decidere entro 60 giorni se subentrare nel contratto stesso.
In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la clausola arbitrale segue necessariamente le vicende che il contratto, in cui è contenuta, subisce in seguito all’assoggettamento di una delle parti contraenti a fallimento/liquidazione giudiziale.
Quindi le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che, poiché il contratto di appalto si scioglie automaticamente per effetto del fallimento/liquidazione giudiziale, allora a partire da tale momento anche la clausola compromissoria in esso contenuta cessa di produrre effetti, facendo venir meno la competenza arbitrale e/o togliendo efficacia al lodo eventualmente pronunciato.
Secondo le Sezioni Unite tale conclusione è coerente con, e si giustifica sulla base del, principio generale del diritto concorsuale secondo cui l’attuazione della par condicio creditorum impone che tutte le situazioni di debito-credito di un soggetto sottoposto a fallimento/liquidazione giudiziale vengano accertate nel procedimento di accertamento del passivo.
Muovendo dalle suddette argomentazioni, le Sezioni Unite sono giunte ad affermare il principio secondo cui il giudizio arbitrale avente ad oggetto l’accertamento di un credito derivante da un contratto di appalto deve ritenersi improcedibile ovvero il relativo lodo deve considerarsi nullo nel caso in cui, rispettivamente, in pendenza del procedimento o prima della pronuncia del lodo, la parte debitrice venga sottoposta a fallimento/liquidazione giudiziale.
In seguito a tale pronuncia, nel caso in cui si intenda promuovere un giudizio arbitrale sulla base di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, occorrerà prestare massima attenzione alla situazione di solvibilità della propria controparte, al fine di evitare che l’assoggettamento di quest’ultima a liquidazione giudiziale possa vanificare l’iniziativa arbitrale in precedenza intrapresa.
I nostri professionisti del dipartimento di Contenzioso giudiziale e arbitrale rimangono a disposizione per assistenza nelle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie nazionali e internazionali.