A cura di Lorenzo Bacciardi, LL.M. e Chiara Marracino – Dipartimento di Global Mobility
L’INPS, con Messaggio n. 1633 del 15.04.2020, ha fornito indicazioni e chiarimenti con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale applicabile durante l’emergenza COVID-19 ai lavoratori inviati all’estero e alla validità dei Modelli A1 già rilasciati.
Per quanto concerne i Modelli A1 in precedenza rilasciati ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento CE n. 883/2004, aventi scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, qualora il lavoratore inviato all’estero non fosse riuscito a rientrare in Italia e, quindi, fosse costretto a permanere nel Paese ospitante, la validità dei suddetti Modelli A1 deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31.07.2020.
Ciò, anche nel caso in cui non sia stata formulata una esplicita richiesta di applicazione della deroga di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Per quanto concerne, invece, i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, al fine di evitare che la permanenza forzata del lavoratore nello Stato estero faccia nascere l’obbligo di versare i contributi allo Stato estero ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento CE n. 883/2004, i Modelli A1 rilasciati prima dell’emergenza COVID-19 dovranno ritenersi validi per tutto il periodo di forzata permanenza del lavoratore nello Stato estero cosicché non possa essere invocata l’applicazione della legislazione sociale dello Stato estero ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento CE n. 883/2004.