A cura di Cristina Piangatello e Tommaso Fonti, LL.M. – Area Diritto Doganale e dei Trasporti
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Dal 9 settembre 2021 è in vigore il Regolamento UE n. 821/2021 che contiene la nuova disciplina per la commercializzazione dei prodotti cd. dual use (o a duplice uso), ossia dei prodotti di uso civile/industriale ma potenzialmente utilizzabili per scopi militari.
Il nuovo Regolamento si è reso necessario per aggiornare il campo di applicazione della normativa in materia, a seguito del significativo sviluppo della tecnologia nell’ultimo decennio.
A questo scopo, il Regolamento 821/2021 inasprisce il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito dei prodotti dual use, allo scopo di intensificare la lotta al terrorismo e contrastare le violazioni dei diritti umani.
I prodotti a duplice uso (sia nuovi che usati) soggetti ad autorizzazione preventiva all’esportazione sono elencati nell’Allegato I del Regolamento UE n. 821/2021.
Per l’esportazione dei beni duali permane l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione e presentarla in dogana unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione.
Tra le novità introdotte dal Regolamento UE n. 821/2021 si segnalano:
1) l’estensione del concetto di “esportazione”, al di là del trasferimento fisico, anche alla trasmissione dell’intangibile, cioè di software e tecnologie, verso un Paese extra UE mediante mezzi elettronici (telefono, fax, posta elettronica ecc..), accesso a server o supporti di trasmissione verbale;
2) l’estensione della nuova disciplina alle nuove tecnologie di sorveglianza informatica dissimulata di persone fisiche (specificamente progettate per consentire la sorveglianza di persone tramite monitoraggio, estrazione, raccolta o analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione), ossia ai sistemi informatici e telematici di sicurezza e spionaggio, che possano essere usati per motivi terroristici, di repressione interna e/o in violazione dei diritti umani.
3) l’estensione della nuova disciplina ai servizi di intermediazione e alle attività di assistenza tecnica, anche da remoto, aventi ad oggetto beni duali (prima controllati solo indirettamente).
Per “intermediazione” si intende l’attività di qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non stabilita in UE, che fornisce il servizio di intermediazione dal territorio dell’UE verso un Paese terzo. Il luogo di prestazione del servizio di intermediazione è rilevante per determinare la competenza territoriale dell’Autorità di controllo e di rilascio delle autorizzazioni all’esportazione dei beni duali.
Per “assistenza tecnica” su beni duali si intende ogni forma di trasferimento di dati tecnici relativi agli stessi.
4) l’estensione della qualifica di “esportatore” ai viaggiatori che trasportano beni duali nel proprio bagaglio personale;
5) l’introduzione di nuove tipologie di autorizzazioni, sia di ordine generale (per i trasferimenti infragruppo e per quelli di crittografia) che di ordine specifico (ossia la nuova autorizzazione per “grandi progetti”).
Va ricordato che già nel previgente Regolamento era prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre divieti e/o autorizzazioni all’esportazione di prodotti non listati come duali utilizzando la clausola “catch all” o adottando misure nazionali.
La clausola “catch all” consente di vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di beni non elencati nell’Allegato I, qualora gli Stati membri siano venuti a conoscenza o siano stati informati, anche dallo stesso esportatore, dell’uso di tali beni per scopi militari o per la produzione di armi di distruzione di massa o in violazione dei diritti umani.
Il Regolamento n. 821/2021, sul punto, attribuisce maggiori poteri agli Stati membri per adottare misure nazionali dirette a vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di prodotti non elencati nell’Allegato I, quando ricorrono ragioni di pubblica sicurezza.
6) Un’ulteriore novità significativa riguarda il termine di conservazione dei documenti relativi all’esportazione e ai servizi di assistenza tecnica e intermediazione, che viene aumentato a cinque anni.
7) Il nuovo Regolamento prevede altresì la possibilità per gli Stati membri di introdurre l’obbligo dei Programmi Interni di Conformità (PIC) a carico degli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali; i PIC sono costituiti da procedure interne stabilite dalle aziende per il controllo sul rispetto delle norme per il commercio dei prodotti a duplice uso.
In generale, le autorizzazioni preventive necessarie per esportare i prodotti dual use e rilasciate dai singoli Paesi sono valide in tutti gli Stati membri; in Italia, la competenza per il rilascio è attribuita alla Divisione per i Materiali a Duplice Uso dell’UAMA – Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento – presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Per maggiori informazioni sulle tipologie di autorizzazioni rinviamo al nostro precedente articolo (https://www.bacciardistudiolegale.it/le-novita-in-materia-di-normativa-dual-use/).
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