A cura di Tommaso Mancini, Federica Ciavaglia e Tommaso Fonti, LL.M. – Area Contrattualistica Nazionale e Internazionale e Area Fiscalità Nazionale e Internazionale
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Con la delegazione di pagamento (articolo 1269 cod. civ.), un soggetto (il “Delegante”) delega un terzo (il “Delegato”) ad eseguire un pagamento a favore di un proprio creditore (il “Creditore”).
Il Delegato non assume un obbligo di pagamento nei confronti del Creditore, bensì paga il debito al Creditore sulla base di una delega conferitagli dal Delegante, con effetti giuridici in capo a quest’ultimo.
La fattispecie ricorre, ad esempio, nell’ambito della compravendita immobiliare, laddove il venditore delega il compratore a pagare il prezzo d’acquisto dell’immobile (in tutto o in parte) a favore della banca nei confronti della quale il venditore ha un debito.
Quanto agli effetti giuridici:
- il pagamento eseguito dal Delegato è attribuibile giuridicamente al Delegante; e, di conseguenza,
- a fronte del pagamento del Delegato, il Delegante è liberato dal proprio obbligo di pagamento nei confronti del Creditore.
Dalla prospettiva fiscale, l’accordo scritto avente ad oggetto la delegazione di pagamento è soggetto a registrazione in termine fisso e assoggettato all’imposta di registro del 3%, in quanto atto “avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (Articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Tuttavia, la suddetta previsione non trova applicazione se la delegazione di pagamento, anziché costituire una disposizione autonoma, confluisce in un diverso contratto e ne costituisce (anche solo parzialmente) metodo di adempimento, così come confermato dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria e dalla giurisprudenza di merito.
Al riguardo, la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha evidenziato che, qualora la delegazione di pagamento sia inserita in un contratto di compravendita e prevista come metodo di pagamento del prezzo, tale delegazione di pagamento non deve essere assoggettata ad autonoma tassazione.
In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di merito (sentenza n. 951/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro).
Occorre, quindi, prestare massima attenzione alla configurazione di un accordo che preveda la delegazione di pagamento nei confronti di terzi, anche in considerazione delle conseguenti implicazioni di natura fiscale.