A cura di Tommaso Fonti, LL.M. – Area Fiscalità Nazionale e Internazionale
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La descrizione dei servizi da riportare in fattura può essere correttamente fornita, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo dal reddito d’impresa, anche con rinvio al contratto disciplinante l’operazione sottesa alla fattura stessa, a condizione che tale contratto indichi dettagliatamente il corrispettivo, la natura, la qualità e le quantità delle prestazioni convenute.
Questo è, in sintesi, quanto si evince dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 37208 depositata il 29/11/2021.
Il Decreto IVA (art. 21, comma 2 lett. g), DPR 633/72) dispone, infatti, che la fattura deve indicare la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione. Ne consegue che una fattura contenente una descrizione erronea, inesatta o incompleta dell’operazione ad essa sottesa legittima il ricorso all’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria volto a contestare la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo dell’operazione medesima.
Nel caso affrontato dall’ordinanza sopra richiamata, il contribuente aveva dedotto il costo dei servizi, di cui aveva beneficiato, in forza di fatture ritenute dall’Agenzia delle Entrate generiche e incomplete nella descrizione della qualità, quantità e luogo della prestazione dei servizi, per cui l’Agenzia delle Entrate stessa aveva ritenuto che tale costo fosse indeducibile per carenza di prove.
La Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, ritenuto che tale carenza fosse stata validamente colmata dal rinvio, nella descrizione delle fatture, al contratto di appalto di servizi stipulato dalla società beneficiaria dei servizi.
La Corte di Cassazione, decidendo sull’impugnazione contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ha enunciato il principio secondo cui i giudici di merito non debbono limitarsi a valutare la regolarità del contratto di appalto sotteso alle prestazioni di servizi, ma debbono procedere a “verificare la concreta idoneità dello stesso ad integrare il contenuto della fattura con riguardo (…) alla specificazione dei corrispettivi, alla qualità e quantità dei servizi”.
Dalla suddetta pronuncia della Suprema Corte si evince in linea di principio che, per provare l’effettività del costo sostenuto e ottenere la deducibilità dello stesso, può considerarsi sufficiente inserire nella descrizione della fattura il rinvio al contratto disciplinante l’operazione sottesa alla fattura stessa, a condizione che tale contratto indichi dettagliatamente il corrispettivo, la natura e le quantità delle prestazioni convenute.
Vi invitiamo, pertanto, a tenere in debita considerazione l’importanza di stipulare contratti di prestazione di servizi ben circostanziati, descrivendo accuratamente le prestazioni convenute, non solo per tutelarsi adeguatamente nei confronti della propria controparte, ma anche e soprattutto per supportare dal punto di vista probatorio la deducibilità del costo sostenuto e la detraibilità dell’IVA, laddove applicata.