Nel mese di maggio 2019, il Belgio ha emanato una nuova normativa per tutelare le imprese che, trovandosi a negoziare con controparti molto più forti, sono costrette ad accettare termini contrattuali iniqui.
In particolare, tale normativa, che trova applicazione soltanto nei rapporti tra imprese (B2B), sancisce tre divieti:
1) divieto di abuso di dipendenza economica;
2) divieto di imposizione di condizioni vessatorie;
3) divieto di pratiche commerciali scorrette.
1) Divieto di abuso di dipendenza economica
Le nuove norme sul divieto di abuso di dipendenza economica, che entreranno in vigore il 1° giugno 2020, mirano a tutelare le imprese che, trovandosi in una posizione di dipendenza economica rispetto al loro partner commerciale, subiscono gli abusi di quest’ultimo.
Per “posizione di dipendenza economica” deve intendersi la posizione di sottomissione di una impresa rispetto ad un’altra, tale per cui l’impresa dominante riesce ad imporre termini e/o condizioni particolarmente onerosi o che eccedono le normali pratiche commerciali.
Le nuove norme non sanzionano l’esistenza in sé di una situazione di dipendenza economica, ma gli abusi che su di essa si innestano, come ad esempio l’imposizione di prezzi e/o termini iniqui.
Sono sanzionabili solo le situazioni di abuso idonee ad influenzare il mercato belga in maniera rilevante. Purtroppo, la normativa non specifica cosa debba intendersi per “influenza rilevante”.
Occorrerà dunque attendere le prime applicazioni da parte delle autorità belghe per comprendere appieno l’estensione applicativa delle nuove norme, la cui violazione può comportare per l’impresa dominante una sanzione fino al 2% del suo fatturato.
2) Divieto di imposizione di condizioni vessatorie
Le nuove norme sul divieto di imposizione di condizioni vessatorie, che entreranno in vigore dal 1° dicembre 2020, estenderanno tale divieto – già previsto nella normativa a tutela dei rapporti con i consumatori (B2C) – a tutti i contratti tra imprese (B2B), ad esclusione dei contratti relativi a servizi finanziari e degli appalti pubblici.
Una clausola deve considerarsi vessatoria quando, da sola o in combinazione con altre clausole, tenuto altresì conto delle specificità del contratto in questione (es. oggetto del contratto, natura del prodotto, ecc..), crea uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Le clausole vessatorie sono giuridicamente nulle e inefficaci.
A tale riguardo, sono considerate vessatorie in ogni caso (inserite in “black list”) le clausole che:
a) vincolano irrevocabilmente una sola parte, subordinando gli obblighi dell’altra parte al rispetto di una condizione il cui verificarsi dipende esclusivamente dalla volontà di quest’ultima;
b) conferiscono ad una sola parte il diritto di interpretare le clausole del contratto;
c) in caso di controversia, impongono ad una parte di rinunciare a mezzi di ricorso contro l’altra;
d) prevedono irrevocabilmente a carico di una parte l’accettazione di disposizioni di cui essa non era, di fatto, a conoscenza prima di stipulare il contratto.
Si presumono, invece, vessatorie salvo prova contraria (inserite in “grey list”) le clausole finalizzate a:
a) conferire ad una parte il diritto di modificare unilateralmente il prezzo, le caratteristiche o le condizioni del contratto, in assenza di una valida ragione;
b) prorogare o rinnovare tacitamente per un termine irragionevolmente lungo un contratto stipulato a tempo determinato, senza specificare la possibilità di terminare lo stesso con congruo preavviso;
c) trasferire in capo ad una parte la responsabilità connessa ad un rischio che è normalmente a carico dell’altra;
d) esonerare una parte da responsabilità per dolo, per colpa grave o, fatti salvi i casi di forza maggiore, per l’inadempimento degli obblighi essenziali del contratto;
e) limitare i mezzi di prova su cui l’altra parte può fare affidamento;
f) predeterminare a carico di una parte obblighi risarcitori, in caso di inadempimento o ritardo di nell’esecuzione del contratto, manifestamente sproporzionati rispetto alle potenziali perdite che possano derivare all’altra parte.
Tali previsioni, poiché intendono salvaguardare l’interesse pubblico sociale ed economico della nazione, sembra debbano essere considerate come “norme di applicazione necessaria” (art. 9, Reg. CE n. 593/2008) e, pertanto, si applicheranno a tutti i contratti che sono eseguiti in Belgio, a prescindere dalla legge regolatrice del contratto eventualmente scelta dalle parti.
3) Divieto di pratiche commerciali scorrette
Le nuove norme sul divieto di pratiche commerciali scorrette, entrate in vigore il 1° settembre 2019, integra-no la preesistente normativa volta a proibire le condotte idonee ad incidere indebitamente nelle decisioni di un’impresa nella fase pre-contrattuale, contrattuale e/o post-contrattuale.
Ispirandosi alle norme già previste a tutela dei consuma-tori, la suddetta normativa impone il divieto di:
a) pratiche commerciali scorrette o fuorvianti, vale a dire quelle pratiche che, tramite l’utilizzo di informazioni errate e/o ingannevoli, inducano l’altra parte a prendere decisioni che altrimenti non avrebbe preso;
b) pratiche commerciali aggressive, vale a dire quelle pratiche che – con molestia o coercizione – influenza-no, limitano o compromettono la libertà di scelta dell’altra parte.
Tutta la nuova normativa belga appare piuttosto generi-ca nella sua formulazione. Ciò comporterà un grande sforzo interpretativo e un alto grado di incertezza operativa, almeno fino a quando non interverranno le prime applicazioni da parte delle autorità locali.
In considerazione di quanto sopra, è consigliabile verificare gli strumenti contrattuali in uso con controparti belghe o che prevedono l’applicazione della legge belga o che devono essere eseguiti in Belgio, al fine di assicurarsi che non contengano clausole nulle e/o disposizioni che possano far scattare le sanzioni, soprattutto in questa prima fase di incertezza applicativa.