La nuova epidemia da Coronavirus (2019-nCoV) si sta diffondendo a macchia d’olio dalla città di Wuhan (11 milioni di abitanti), alla provincia dello Hubei (58 milioni, quasi quanto l’Italia), ad altre zone della Cina e fuori confine.
A cura di Tommaso Mancini – Partner Dipartimento Contrattualistica Internazionale.
Gli effetti economici dell’epidemia sono stati visibili fin da subito, con il crollo della borsa cinese e delle azioni di società estere fortemente esposte sul paese, in primis il comparto del lusso.
Le restrizioni alla circolazione di persone e di merci, imposte dalle autorità locali per far fronte alla diffusione dell’epidemia, stanno generando forti ripercussioni sui diritti e sugli obblighi delle parti nei contratti commerciali, poiché suscettibili di integrare l’elemento della “Forza Maggiore”.
Cos’è una clausola di Forza Maggiore
Molti contratti internazionali contengono una clausola di forza maggiore, vale a dire una clausola che esenta da responsabilità una parte per il mancato o ritardato adempimento di un obbligo contrattuale laddove tale ritardo o inadempimento sia imputabile ad un evento “straordinario”.
Anche se il termine “forza maggiore” è utilizzato molto spesso nella contrattualistica internazionale, esso non ha un significato univoco: per stabilire se un evento rientra o meno nella forza maggiore, occorre ricostruire il significato di “forza maggiore” in base alla legge che regola il contratto o in base al testo della clausola di forza maggiore presente nel contratto internazionale di riferimento.
Generalmente, costituisce evento di forza maggiore un evento:
• straordinario,
• non prevedibile, e
• posto al di fuori del controllo delle parti.
Come beneficiare della clausola di forza maggiore
Una volta stabilito che l’evento rientra nella definizione di forza maggiore, per poter beneficiare degli effetti giuridici della clausola – in primo luogo della esenzione da responsabilità per il mancato o ritardato adempimento – occorre accertare:
- se la clausola opera solo nel caso in cui la prestazione viene resa impossibile dall’evento di forza maggiore o anche nel caso in cui la prestazione viene semplicemente ritardata da tale evento;
- in che modo ed entro quali termini deve essere notificata alla controparte l’insorgenza dell’evento di forza maggiore;
- a quali eventuali adempimenti aggiuntivi o alternativi sia tenuta la parte che invoca l’applicazione della clausola di forza maggiore (es. adozione di misure idonee a mitigare i danni, ecc.).
Le conseguenze dell’applicazione della clausola di forza maggiore
Le conseguenze dell’applicazione della clausola di forza maggiore dipendono dalla formulazione della clausola all’interno del contratto; le conseguenze maggiormente ricorrenti possono essere così sintetizzate:
- la parte che subisce l’evento è legittimata a sospendere l’adempimento dei propri obblighi ed è esentata da ogni relativa responsabilità;
- trovano applicazione obblighi di informazione e reportistica in relazione all’andamento dell’evento di forza maggiore e/o alle eventuali misure adottate o da adottare per mitigarne gli effetti;
- il contratto può essere cessato su iniziativa della parte che non subisce l’evento di forza maggiore oppure da ciascuna delle parti; tale facoltà di cessazione è generalmente concessa dopo che l’evento è perdurato per un certo periodo di tempo.
Conclusioni
Le aziende che abbiano in corso contratti con controparti cinesi devono valutare l’impatto del Coronavirus sul contratto stesso e considerare attentamente se esse, ovvero la loro controparte asiatica, possano invocare la forza maggiore nel caso di ritardo o inadempimento. Ciò dipenderà dalla formulazione della clausola di forza maggiore eventualmente contenuta nel contratto e, in buona parte dei casi, dalla sua interpretazione, per la quale è fondamentale il coinvolgimento di un avvocato specializzato in diritto internazionale.