Eutekne ha pubblicato su “La Consulenza del Lavoro” il focus dei nostri  Tommaso Fonti, LL.M. e Valeria Zega del Dipartimento Global Mobility sul tema: “Applicazione del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati ai dipendenti che rientrano in Italia da un distacco all’estero“.

La recente pubblicazione ha ad oggetto un tema molto dibattuto nella post-pandemia che sta a cuore a numerose aziende: il rientro delle risorse umane in Italia e le agevolazioni fiscali per favorirlo.

L’intervento prende spunto dalla sentenza n. 1479/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha ammesso l’applicazione del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati a favore dei dipendenti rientrati in Italia al termine di un periodo di distacco all’estero al solo ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 16 del DLgs. 147/2015.

Prima della suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ammetteva il regime fiscale agevolato per il dipendente rientrato in Italia da un distacco all’estero solo se ricorrevano, oltre ai presupposti di legge previsti dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, due ulteriori requisiti:

1) la discontinuità tra la posizione lavorativa ricoperta dal dipendente prima e dopo il distacco; requisito, questo, difficilmente riscontrabile, poiché il rientro in Italia del lavoratore distaccato avviene in continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro, proprio in ragione della natura e delle caratteristiche che connotano l’istituto del distacco;

2)  la stipula di un nuovo contratto di lavoro fra il lavoratore rientrato e il datore di lavoro italiano.

Il regime fiscale agevolato degli impatriati si applica anche ai dipendenti che si trasferiscono in Italia per lavorare in smart working per conto della società estera datrice di lavoro. I nostri autori segnalano tuttavia che, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate non ha adottato un approccio restrittivo, ma ha ammesso l’applicazione del regime fiscale agevolato in esame sul presupposto della mera sussistenza dei requisiti di legge previsti dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, senza fare alcun riferimento agli ulteriori due requisiti della discontinuità lavorativa e della stipula di un nuovo contratto di lavoro.

Per i nostri autori si tratta, quindi, di un’evidente disparità di trattamento nell’applicazione del regime fiscale agevolato degli impatriati fra due situazioni sostanzialmente analoghe: quella dei dipendenti rientrati in Italia dopo un distacco all’estero e quella dei dipendenti trasferitisi in Italia per lavorare in smart working per conto del datore di lavoro estero.

Con questa pubblicazione continua la collaborazione del dipartimento di Global Mobility di Bacciardi Partners con Eutekne.

Per maggiori informazioni e per leggere l’intero intervento sui requisiti e sull’applicabilità del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati: eutekne.it/sile

 

SOMMARIO DEL FOCUS

  1. Considerazioni introduttive
  2. Requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati
  3. Applicabilità del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati ai dipendenti che rientrano da un distacco all’estero
    • POSIZIONE ASSUNTA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
    • POSIZIONE ASSUNTA DALLA GIURISPRUDENZA
  4. Considerazioni conclusive

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APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO DEI LAVORATORI IMPATRIATI AI DIPENDENTI CHE RIENTRANO IN ITALIA DA UN DISTACCO ALL’ESTERO – rivista “La Consulenza del Lavoro” n. 58 settembre 2022 – Anno 7 – EUTEKNE

 

regime impatriati ai dipendenti

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