A cura di Michele Sacchi – of counsel Area Diritto del Lavoro

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Bacciardi-Partners-appalto-manodopera-sicurezza-sul-lavoroIn ambito di appalto di manodopera vige il principio generale di solidarietà tra il committente e l’appaltatore. La stessa solidarietà, valida per le obbligazioni retributive, contributive ed assicurative, si applica anche in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

Committente e appaltatore sono, pertanto, solidalmente responsabili per i danni occorsi ai dipendenti e collaboratori dell’appaltatore, qualora tali danni siano derivati da infortuni o malattie professionali. 

Il tema è stato affrontato da due recenti ordinanze della Corte di Cassazione: la n. 375 del 10 gennaio 2023 e la 2991 del 1° febbraio 2023, le quali individuato le seguenti eccezioni al principio appena enunciato, nel senso che il committente non sarà ritenuto responsabile dei danni subiti dai dipendenti dell’appaltatore in due casi:

1) quando tali danni siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice; 

2) quando lo stesso committente non abbia in alcun modo interferito con le scelte dell’appaltatore. 

In questi casi l’unico responsabile per il risarcimento dei danni resterà l’appaltatore, così come previsto dal comma 4 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Si pensi ad un imprenditore che appalti dei lavori di manutenzione presso i propri locali aziendali: tale committente non potrà essere ritenuto responsabile degli infortuni occorsi ai dipendenti dell’appaltatore qualora siano dovuti a malfunzionamenti dei macchinari di proprietà dell’appaltatore stesso. Il committente sarà invece solidalmente responsabile nel caso in cui gli addetti incaricati dall’appaltatore subiscano un infortunio a causa di un cortocircuito dell’impianto elettrico installato presso i locali dell’azienda committente.

Il Committente è quindi tenuto a garantire la sicurezza e la salubrità dei propri locali aziendali a tutela di chiunque li frequenti, come previsto dall’art. 2087 del Codice Civile. Dovrà inoltre assicurarsi che l’impresa appaltatrice ed i suoi dipendenti siano in grado di realizzare l’opera o il servizio oggetto di appalto nel pieno rispetto delle norme e delle procedure in tema di sicurezza sul lavoro.

È in ogni caso opportuno che il committente illustri all’appaltatore le caratteristiche peculiari della propria azienda, al fine di permettere allo stesso di predisporre eventuali misure di prevenzione collaborative.

Sull’argomento il dipartimento Diritto del Lavoro di Bacciardi Partners può fornirvi ogni necessaria consulenza.