di Tommaso Fonti, LL. M. e Andrea Belvedere – Dipartimento di FISCALITÀ INTERNAZIONALE
I servizi di logistica integrata sono oggetto di una pronuncia della Agenzia delle Entrate che ne specifica la natura di servizi generici e non servizi connessi ad un immobile.
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 96 del 27 marzo 2020, ha chiarito la natura dei servizi di logistica integrata, specificando che costituiscono servizi generici e non servizi connessi ad un immobile, in ogni caso in cui il committente non gode del diritto di utilizzare in via esclusiva, in tutto o in parte, il bene immobile stesso ovvero l’area di stoccaggio del magazzino di logistica, al cui interno viene messa a disposizione la merce.
L’Agenzia delle Entrate fa proprio il principio di diritto già affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza relativa alla Causa C-155/12 e, successivamente, confluito nell’Articolo 31-bis del Regolamento EU n. 282/2011, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi relativi a beni immobili quelle che si caratterizzano per avere ad oggetto l’uso, la sistemazione, la gestione, lo sfruttamento o la valutazione del bene immobile.
Conseguentemente, in assenza del suddetto diritto di utilizzo in capo al committente, i servizi di logistica integrata dovranno essere qualificati come servizi generici e dovranno essere assoggettati ad IVA italiana soltanto se il committente è residente o stabilito in Italia, secondo la regola di territorialità prevista dall’art. 7-ter D.P.R. 633/72 (regola B2B).
La corrispondente IVA italiana dovrà essere liquidata dal committente italiano attraverso:
- il meccanismo del c.d. reverse charge ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93, nel caso in cui il prestatore dei servizi di logistica integrata sia un operatore comunitario;
- l’emissione di auto-fattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, nel caso in cui il prestatore dei servizi di logistica integrata sia un operatore extra-comunitario.
Alla luce di quanto sopra, è opportuno che le aziende italiane analizzino attentamente i contratti di servizi di logistica integrata in vigore con i provider esteri di tali servizi, al fine di qualificare correttamente i servizi ricevuti dal punto di vista IVA e, quindi, di identificare le corrette modalità di fatturazione degli stessi.