Il Tribunale di Venezia sanziona il lavoratore che non ha messo la mascherina in una riunione aziendale e ha invitato i colleghi a non indossarla.

Commento a sentenza del Tribunale di Venezia 4.06.2021 a cura di Andrea Russo – Area Diritto del Lavoro

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Il “contenzioso Covid” comincia ad impegnare le aule giudiziarie: con questa sentenza il Tribunale di Venezia si è pronunciato sulla legittimità di una sanzione (conservativa), irrogata ad un lavoratore che non solo non aveva indossato la mascherina durante una riunione aziendale, ma aveva anche affisso sulla bacheca aziendale una comunicazione con la quale aveva sostanzialmente invitato i propri colleghi a non indossarla in quanto il relativo obbligo sarebbe stato “incostituzionale ed illecito”.

Il Tribunale di Venezia, confermando la legittimità della sanzione imposta (3 giorni di sospensione), ha ribadito che:

  • il datore di lavoro è responsabile della salute dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.; D. Lgs. 81/2008);
  • il Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 24.04.2020 e lo stesso Protocollo aziendale prevedono e disciplinano l’uso della mascherina, a tutela dei lavoratori;
  • il DVR-Documento di Valutazione dei Rischi (aggiornato) dell’azienda individua anche le mascherine tra i DPI da utilizzare per rendere la prestazione lavorativa;
  • in definitiva, “nella situazione tragica in cui il Paese ed il mondo intero si sono trovati a causa dell’epidemia da Covid 19, l’imposizione ai lavoratori dell’utilizzo della mascherina da parte di […], affermata nel Protocollo citato condiviso con le OO SS, non è certo misura irrazionale o eccessivamente gravosa, ma risponde pienamente al dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti”.

Sulla base di tali assunti, il Tribunale ha confermato la legittimità della sanzione irrogata e la condanna del lavoratore al rimborso delle spese processuali.
Per inciso, il lavoratore in questione ricopriva anche la carica di RLS-Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

Se a ciò si aggiunge che ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, si comprenderà come la sanzione irrogata dal datore di lavoro risulti davvero mite, mentre la pronuncia esaminata appare come un doveroso richiamo al rispetto delle regole ed alla ragionevolezza.

Il diritto di critica è un valore costituzionale irrinunciabile, l’anarchia no.