A cura di Tommaso Fonti, LL.M. – Area Diritto Doganale e dei Trasporti

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importatore extra-ue_nomina rappresentante doganale indiretto_Bacciardi Partners

L’operatore economico non stabilito nel territorio dell’Unione Europea (ossia che non ha in UE la sede statutaria o l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione o una sede d’affari), che vuole importare merci in UE, non può presentare autonomamente la dichiarazione doganale d’importazione, ma può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, il quale agirà in nome proprio assumendo il ruolo di “dichiarante”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane con avviso del 19/10/2022, ribadendo quanto aveva già affermato con la circolare 40/2021.

Il rappresentante doganale indiretto nominato dall’importatore non stabilito in UE:

  • non può nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale;
  • è sempre responsabile in solido con l’importatore non stabilito in UE per le eventuali contestazioni mosse dall’Ufficio Dogane in merito agli elementi dell’obbligazione doganale (origine, classificazione, valore delle merci dichiarate in importazione).

L’importatore non stabilito in UE deve essere comunque identificato ai fini doganali attraverso il codice EORI, che ottiene dallo Stato Membro in cui ha eseguito per la prima volta le formalità doganali. Al codice EORI deve poi essere collegata la partita IVA dell’importatore non stabilito in UE, se si è identificato ai fini fiscali direttamente nello Stato Membro in cui effettua le operazioni doganali, oppure la partita IVA del rappresentante fiscale che ha nominato in tale Stato.

L’Agenzia delle Dogane ha chiarito meglio anche il ruolo e le funzioni del rappresentate ai fini fiscali, il quale in dogana può svolgere solo gli adempimenti connessi all’assolvimento dell’IVA, mentre non può operare in contesti giuridici diversi dall’IVA.  Pertanto il rappresentante ai fini fiscali dell’importatore non stabilito in UE non può presentare la dichiarazione doganale per conto di quest’ultimo; è però necessario che la partita IVA del rappresentante fiscale sia indicata nel campo 44 nella dichiarazione doganale (DAU).