A cura di Cristina Piangatello e Tommaso Fonti, LL.M. – Area Diritto Doganale e dei Trasporti
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I prodotti a duplice uso, inclusi i software e le tecnologie, sono prodotti che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile, potrebbero anche essere impiegati a scopi militari.
L’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso sono soggetti al controllo dello Stato, sia per esigenze di interesse nazionale che per impegni derivanti da intese ed accordi internazionali.
Attualmente, il regime di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso è disciplinato, a livello europeo, dal Regolamento (CE) n. 428/2009, recepito in Italia con D. Lgs. 221/2017, e dalla Decisione n. 2000/401/PESC.
L’allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 elenca i prodotti duali, suddivisi in dieci categorie, numerate da 0 a 9; per ogni categoria sono previste delle sottocategorie con un codice letterale che identifica la particolare tipologia dei beni duali:
A – Sistemi, apparecchiature e componenti;
B – Apparecchiature di collaudo, d’ispezione e di produzione;
C – Materiali;
D – Software;
E – Tecnologia.
La classificazione dei prodotti a duplice uso:
- è standardizzata con l’adozione della classificazione ECCN (o codici dual use, diversi dai codici doganali);
- si basa sulla natura dei beni stessi (es. tipologia di prodotto, software, o technology) e sui relativi parametri tecnici;
- comporta la necessità di licenze, obblighi di reporting e di tenuta di registri, nonché requisiti per il trasporto.
Al fine di capire se un prodotto è effettivamente duale, occorre:
- Valutare sia la destinazione d’uso del materiale (end-use) sia l’utilizzatore finale (end-user), che potrebbe essere diverso dall’acquirente (due diligence soggettiva).
In ogni caso, è necessario verificare che i soggetti coinvolti nella transazione (utente finale, destinatario, intermediari) non figurino nelle liste dei soggetti “interdetti”, ovvero listati in base a decisioni UE;
- Esaminare i requisiti e le caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione individuate in base al codice Dual Use (due diligence oggettiva).
Consultando la banca dati TARIC sul sito dell’Agenzia delle Dogane si può fare una verifica preliminare per accertare se il prodotto in questione sia o meno potenzialmente dual use; se compare la dicitura “autorizzazione dual use” non significa che il prodotto sia necessariamente dual use, ma che occorre verificare ulteriormente se le caratteristiche tecniche del prodotto siano quelle individuate nell’elenco dei beni dual use.
Nel caso in cui le caratteristiche dei prodotti da esportare coincidano con quelle descritte all’interno dell’Allegato I del Reg. 428/2009, sarà allora necessario che l’azienda esportatrice contatti l’Ufficio UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento), presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di richiedere ed ottenere il rilascio di un’autorizzazione per esportare detti prodotti.
La normativa UE sul Dual Use prevede 4 tipologie di autorizzazioni all’esportazione:
- Autorizzazioni specifiche individuali, rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale emesso di volta in volta: riguardano singole operazioni esportative che non possano fruire di altre procedure comunque agevolate;
- Autorizzazioni globali individuali, rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, emesso di volta in volta, ad un singolo esportatore non occasionale, sulla base di una preliminare valutazione dell’affidabilità del medesimo, per tutti i tipi o categorie di prodotti a duplice uso e per uno o più Paesi di destinazioni specifici;
- Autorizzazioni generali dell’Unione europea (AGEU, da EU001 a EU006), valide per determinati Paesi di destinazione, a determinate condizioni e requisiti d’uso;
- Autorizzazioni generali nazionali (AGN), valide limitatamente ai seguenti Paesi di destinazione: Antartide -Base Italiana, Argentina, Corea del Sud e Turchia.
Le sanzioni applicabili in caso di esportazione di prodotti a duplice uso in assenza o in violazione della autorizzazione di cui sopra sono previste dall’art. 18 del D.Lgs. 221/2017.
In particolar modo, la norma sopra richiamata prevede le seguenti violazioni e relative sanzioni:
a) L’esportazione di prodotti a duplice uso, listati o meno, anche in forma intangibile, il transito o il trasferimento intracomunitario o la prestazione di servizi di intermediazione inerenti tali prodotti in assenza della prescritta autorizzazione: per tale violazione è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni o della multa da € 25.000,00 ad € 250.000,00 oltre alla confisca obbligatoria non solo dei prodotti ad uso duale ma anche delle cose servite per, o destinate a, commettere il reato o, qualora ciò non sia possibile, il sequestro per equivalente di beni per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato;
b) L’effettuazione delle medesime operazioni sopra indicate in difformità dagli obblighi previsti dalla relativa autorizzazione: per tale violazione è prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni o della multa da € 15.000,00 ad € 150.000,00 oltre alla confisca obbligatoria secondo i medesimi termini di cui alla precedente lettera a).
Per completezza di informazione, segnaliamo che il Regolamento (CE) n. 428/2009 è stato sostituito integralmente dal Regolamento (UE) n. 821/2021, che entrerà in vigore dal 9 settembre 2021.
Il nuovo regolamento aggiunge alle operazioni attualmente soggette a controllo (i.e. esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) anche le attività di “assistenza tecnica”.
Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, saranno soggetti alla nuova disciplina anche i fornitori unionali che prestano assistenza tecnica di qualsiasi tipo (anche da remoto) su prodotti a duplice uso in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.
Il nuovo regolamento estende i controlli anche ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (tecnologie di sorveglianza informatica).