a cura di Tommaso Mancini e Flavia Sabbatini, Dipartimento di Diritto del Commercio e della Contrattualistica Internazionale
1) LA FORZA MAGGIORE DA CORONAVIRUS NELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LE IMPRESE ITALIANE E I FORNITORI CINESI
Il Governo Cinese, per il tramite del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), sta rilasciando “Certificati di forza maggiore” al fine di tutelare le aziende cinesi dall’impatto del Coronavirus sulla loro capacità di adempiere agli obblighi assunti nei confronti delle aziende straniere.
É dunque evidente che in Cina la diffusione del Coronavirus ed i conseguenti provvedimenti disposti dalle Autorità vengono interpretati come eventi forza maggiore.
I certificati di forza maggiore emessi dal CCPIT esplicano a tale riguardo una significativa efficacia probatoria. Resta fermo che essi vanno inquadrati nella eventuale disciplina della forza maggiore contenuta nel contratto stipulato tra la società italiana ed il fornitore cinese.
In ogni caso, in base alla legge cinese, la parte che invochi la forza maggiore:
• deve darne immediata informazione all’altra parte, al fine di limitare le conseguenze dannose;
• deve fornire la prova della causa di forza maggiore entro un termine ragionevole.
2) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LE IMPRESE ITALIANE E I PROPRI CLIENTI ITALIANI ED ESTERI IN PRESENZA DELL’EVENTO DI FORZA MAGGIORE DA CORONAVIRUS
2.1) L’applicazione della disciplina della forza maggiore al rapporto di approvvigionamento (a monte) fra le imprese italiane e i fornitori cinesi, con conseguente esenzione da responsabilità di questi ultimi, non comporta automaticamente l’applicazione della medesima esimente (a valle) nel rapporto dell’impresa italiana nei confronti dei propri clienti italiani ed esteri.
2.2) Per stabilire se sia possibile invocare la “forza maggiore” nei confronti dei clienti, è innanzitutto necessario verificare i contratti in vigore con essi, al fine di valutare la presenza e le previsioni di una eventuale clausola di forza maggiore.
3) CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE
3.1) La gran parte dei contratti commerciali internazionali contiene una clausola di forza maggiore. A questo proposito, sebbene la formulazione di tale clausola varii di caso in caso, un evento di forza maggiore è generalmente un evento:
- imprevedibile
- al di fuori del ragionevole controllo delle parti.
3.2) Lo scopo principale di una clausola di forza maggiore è quello di esonerare una parte contrattuale dalla responsabilità per violazione o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali assunti, se tale violazione o adempimento tardivo è imputabile al verificarsi di un evento di forza maggiore.
La parte in questione è esonerata dall’adempimento degli obblighi contrattuali per tutto il periodo durante il quale permane l’impedimento determinato dall’evento di forza maggiore.
Di solito la clausola di forza maggiore contiene la previsione secondo cui, se l’evento di forza maggiore persiste per un determinato periodo indicato nel contratto (ad esempio 3 mesi), il contratto stesso può essere risolto dalla parte non colpita dall’evento di forza maggiore oppure da ciascuna delle parti.
3.3) Al fine di invocare la forza maggiore, a seconda della formulazione della clausola, può essere richiesto ad una parte di intraprendere azioni specifiche, come ad esempio: notificare tempestivamente e tenere debitamente informata l’altra parte, intraprendere le azioni ragionevolmente necessarie per mitigare i danni, ecc.
3.4) Laddove non sia stato stipulato un contratto scritto oppure laddove il contratto non disciplini la forza maggiore, occorrerà verificare le previsioni della legge applicabile al contratto nazionale o internazionale.
4) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ITALIANI
4.1) La legge italiana non definisce specificamente il concetto di forza maggiore. Tale concetto è riconducibile all’istituto della “impossibilità sopravvenuta” di cui all’art. 1256 c.c., che potrà essere invocato dall’impresa italiana che si vede opposta la forza maggiore dal fornitore cinese. L’art. 1256 c.c. dispone che l’obbligazione si estingue automaticamente qualora sia divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore. Tale norma dispone altresì che, se l’impossibilità è solo temporanea e fintanto che essa perdura, il debitore non sarà considerato responsabile del ritardo nell’adempimento.
Art. 1256 cod. civ. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
4.2) Occorre inoltre considerare che l’evento coronavirus, in taluni casi, potrebbe non determinare una vera e propria impossibilità delle prestazioni dell’impresa italiana, ma piuttosto un maggior costo a suo carico (ad esempio, per l’approvvigionamento presso fornitori alternativi).
In tali casi l’evento in questione potrebbe non essere pienamente inquadrabile nel concetto di “impossibilità sopravvenuta della prestazione”, quanto piuttosto in quello di “eccessiva onerosità sopravvenuta” ai sensi dell’articolo 1467 c.c. (in inglese “hardship”).
In base a tale articolo, l’impresa italiana, qualora la propria prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, potrà domandare la risoluzione del contratto, mentre la parte contro la quale è domandata la risoluzione potrà proporre delle modifiche alle condizioni contrattuali idonee a riequilibrare le rispettive prestazioni.
Art. 1467 – Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
5) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ESTERI
5.1) A livello internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna del 1980) ammette e regola l’evento di forza maggiore e individua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti affinché un evento possa essere considerato quale evento di forza maggiore:
• l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato,
• la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto,
• l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.
Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è normalmente ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore della prestazione, poiché esentato in presenza di un evento di forza maggiore.
Article 79 – Vienna Convention
(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it, or its consequences.
(2) If the party’s failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if:
(a) he is exempt under the preceding paragraph; and
(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him.
(3) The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.
(4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.
5.2) Analoghe previsioni sono contenute nei Principi UNIDROIT.
5.3) La Convenzione di Vienna è stata ratificata da, e si applica ad, un numero molto elevato di stati esteri, per cui è ipotizzabile che la maggior parte dei rapporti commerciali delle imprese italiane con clienti esteri sia regolata dalla Convenzione di Vienna.
5.4) Pertanto l’impresa italiana, alla quale sia stata opposta la forza maggiore da parte del proprio fornitore cinese, potrà invocare analoga forza maggiore, ai sensi dell’art. 79 della Convenzione di Vienna, nei confronti del proprio cliente/contraente estero a condizione che:
• il cliente/contraente abbia sede in un paese aderente alla Convenzione di Vienna;
• e il contratto in vigore tra le parti non escluda espressamente l’applicazione della suddetta Convenzione.