A cura di Tommaso Fonti, LL.M. e Cristina Piangatello – Area Diritto Doganale e dei Trasporti

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Il nuovo dazio CBAM per le industrie extra-UE più inquinanti_Bacciardi Partners E’ in vigore il Regolamento UE 2023/956 che introduce il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), un dazio doganale ambientale sui prodotti ad alta densità di carbonio fabbricati dalle industrie extra-UE che non rispettano gli standard climatici stabiliti dall’Accordo di Parigi.

Cos’è il CBAM

Il CBAM è un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, che mira a riequilibrare la differenza nei costi di produzione dei beni inquinanti importati in UE e a scoraggiare la delocalizzazione della produzione degli stessi nei Paesi non impegnati nella lotta contro le emissioni di carbonio.

Il Regolamento CBAM si applicherà in via transitoria dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026, salvo proroghe o modifiche, entrerà in vigore a tutti gli effetti.

Beni soggetti al CBAM

Inizialmente il dazio ambientale interesserà i beni dell’Allegato I, identificati tramite voce doganale, ovvero:

  • cemento,
  • ferro e acciaio,
  • alluminio,
  • fertilizzanti,
  • elettricità e idrogeno,

ma è possibile l’estensione in futuro anche ad altri beni/settori (auto, dispositivi elettronici ecc..).

I beni elencati nell’Allegato I potranno essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

L’Allegato III del Regolamento indica un elenco di Paesi terzi nei confronti dei quali il meccanismo CBAM non si applica.

Obblighi per gli importatori

Durante il periodo transitorio (dal 01/10/2023 al 31/12/2025) gli importatori saranno tenuti solo ad obblighi di comunicazione, che dovranno essere assolti presentando alla Commissione Europea la Relazione CBAM contenente non solo il quantitativo totale di ogni tipo di prodotto CBAM importato, ma anche il totale delle emissioni dirette (di carbonio) e indirette (prodotte dall’elettricità usata per la fabbricazione) incorporate.

Nel caso in cui un importatore stabilito nella UE designi un rappresentante doganale, e vi sia comune accordo, gli obblighi di comunicazione si applicano al rappresentante doganale.

Dal 31 dicembre 2024 gli operatori economici che importano prodotti soggetti al CBAM dovranno richiedere, attraverso il registro CBAM, l’autorizzazione a importare tali prodotti, ottenendo così lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”.

Dal 1° gennaio 2026, una volta che il Regolamento entrerà in vigore a tutti gli effetti, gli importatori nella UE dovranno dichiarare annualmente le quantità di beni importati nel corso dell’anno precedente e acquistare certificati CBAM corrispondenti all’ammontare di emissioni di gas serra compresi nei beni.

Consigli operativi

E’ molto importante per gli importatori di prodotti CBAM selezionare accuratamente i fornitori e tracciare l’intera filiera produttiva, valutando attentamente la qualità e le modalità di fabbricazione dei prodotti.

Il nostro dipartimento di Diritto Doganale e dei Trasportii è in grado di assistervi per mettere in conformità le vostre importazioni alla luce delle disposizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento UE sul CBAM.